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[1]Tutte le tariffe, le modificazioni delle tariffe, e le riduzioni della misura delle tariffe interne e cumulative, devono essere debitamente pubblicate prima di essere messe in vigore.
[2]Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente le vigenti regole e disposizioni concernenti la pubblicazione delle tariffe e delle loro modificazioni.
[3]Le Amministrazioni ferroviarie interessate si scambieranno le loro tariffe.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
