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[1]Tutte le tariffe, le modificazioni delle tariffe, e le riduzioni della misura delle tariffe interne e cumulative, devono essere debitamente pubblicate prima di essere messe in vigore.

[2]Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente le vigenti regole e disposizioni concernenti la pubblicazione delle tariffe e delle loro modificazioni.

[3]Le Amministrazioni ferroviarie interessate si scambieranno le loro tariffe.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art65 · fonte del testo