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[1](1) In occasione dello stabilimento delle tariffe dirette le spese di manutenzione previste dalle tariffe interne saranno messe a disposizione del traffico diretto.

[2](2) Gli Stati contraenti sono d'accordo che sarebbe altamente desiderabile che, quando si compilano le tariffe dirette, si fissino i prezzi di trasporto in un'unica moneta come per esempio in oro; o in una moneta che, per quanto possibile, si avvicini alla parita' dell'oro e che per la materia tariffaria sottoposta a queste tariffe internazionali sia istituito un ufficio internazionale di compensazione delle ferrovie (clearing office) il quale debba regolare, in quanto possibile, mediante compensazione, i debiti e i crediti delle ferrovie risultanti dai conteggi dei trasporti spediti giusta le tariffe internazionali, e fissi il saldo da pagare.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art66 · fonte del testo