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[1]Questa convenzione rimarra' in vigore fino al momento in cui sara' conchiusa una convenzione generale fra le Potenze che hanno firmato i Trattati di San Germano e del Trianon, ovvero fino a che sara' conchiusa una convenzione definitiva, nello spirito degli articoli 311 del Trattato di San Germano e 294 del Trattato del Trianon, fra gli Stati firmatari della presente convenzione particolare.
[2]Le Alte Parti contraenti si impegnano reciprocamente a fare tutti i passi possibili, perche' una tale convenzione generale con le altre Potenze suindicate sia conchiusa entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Se questa convenzione generale od un'altra convenzione analoga non fosse conchiusa entro questo termine di due anni, ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' il diritto di domandare una revisione della presente convenzione. Ma in questo caso le disposizioni della presente convenzione - che continuera' ad essere applicata senza modificazioni - non potranno essere modificate o integrate che in forza di un accordo fra i Governi delle Alte Parti contraenti. Anche se un accordo non venisse raggiunto, una nuova domanda di revisione non potra' essere presentata che dopo trascorso un ulteriore termine di due anni, e cosi' di seguito di due in due anni, fino a che sia raggiunto un accordo per quanto concerne le modificazioni da apportare.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
