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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 133 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (1) In difetto di accordi diretti fra gli Stati, ogni controversia che dovesse sorgere fra gli stessi circa la interpretazione e l'applicazione del presente accordo sul transito, sara' risolta con un giudizio arbitrale. Gli Stati nomineranno un arbitro per ciascuno.

tolto: (2) Gli arbitri scelti nomineranno alla loro volta un presidente. (3) Se entro 30 giorni uno Stato non avesse scelto il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri scelti non si mettessero d'accordo circa il presidente entro un termine di 30 giorni, l'Ufficio centrale, previsto all'art. 57 della Convenzione di Berna, nominera' l'arbitro ed il presidente, all'infuori delle persone degli arbitri scelti dagli Stati.

tolto: (4) Il presidente del Tribunale arbitrale cosi' costituito fissa la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire.

tolto: (5) Contro le decisioni del Tribunale arbitrale non e' ammesso ricorso.aggiunto: Convenzione-art. 69 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art69 · fonte del testo