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[1]La presente convenzione sara' ratificata al piu' presto. Ciascuno Stato rimettera' la propria ratifica al Governo d'Italia, il quale provvedera' che gli altri Stati firmatari ne sieno avvertiti. Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia. La presente convenzione entrera' in vigore per tutti gli Stati firmatari a principiare dal deposito dell'ultima ratifica.

[2]In fede di che i plenipotenziari hanno apposto le loro firme.

[3]Fatto a Roma il 29 marzo 1923 in francese ed in italiano, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e le cui spedizioni autentiche saranno rimesse ai Governi di tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza. La traduzione italiana e' fatta per cura del Governo del Regno d'Italia.

[4]Per la Repubblica d'Austria:

[5](firmati) Müller Martini

[6]Pollak.

[7]Per il Regno d'Ungheria:

[8](firmato) Teleszky.

[9]Per il Regno d'Italia:

[10](firmato) Imperiali.

[11]Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

[12](firmato) Ing. Ran. M. Avramovitch.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art71 · fonte del testo