ARTICOLO III Per l'esecuzione di ogni progetto di Cooperazione Tecnica le Parti Contraenti stabiliranno in strumenti specifici quanto si referisca alla natura, al personale, alla durata, agli apporti dei rispettivi governi, alle procedure amministrative, nonche' agli organismi esecutori dei suddetti progetti nella Repubblica italiana e nella Repubblica peruviana.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artiii · fonte su Normattiva