ALLEGATO A PROTOCOLLO ADDIZIONALE All'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana allo scopo di stabilire i diritti e le esenzioni di cui godra' il personale italiano inviato nel territorio peruviano per compiti di cooperazione tecnica a norma dell'Accordo Generale, convengono quanto segue: ARTICOLO I Gli eperti ed i tecnici volontari italiani in servizio di cooperazione tecnica nel territorio peruviano, conformemente all'Accordo Generale di cooperazione tecnica, avranno diritto ai seguenti privilegi e facilitazioni:
- a)Concessione, per se' e per i familiari a loro carico, dei visti di ingresso, soggiorno, uscita e ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria senza pagamento di diritto o tassa di qualsiasi genere;
- b)rilascio di un documento di identita' emesso dal Governo peruviano, comprovante la loro qualita' di esperto o tecnico volontario in missione di cooperazione tecnica;
- c)fornitura di mezzi di trasporto per i viaggi da effettuarsi all'interno del territorio peruviano per l'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati o, in difetto, al rimborso del costo dei viaggi stessi secondo le tariffe applicate al personale locale di pari livelli;
- d)fornitura, da parte delle Autorita' peruviane, di locali di lavoro attrezzati in modo idoneo nonche' delle altre facilitazioni necessarie all'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati;
- e)godimento di ferie in misura non inferiore a quanto previsto dall'ordinamento italiano;
- f)assistenza sanitaria secondo modalita' che saranno determinate in ogni accordo specifico;
- g)esenzione da ogni imposta od onere fiscale sugli emolumenti, remunerazioni ed altre indennita' che siano a carico del Governo italiano;
- h)libero trasferimento di detti emolumenti, remunerazioni ed indennita';
- i)immediata comunicazione, da parte delle Autorita' peruviane all'Ambasciata d'Italia in Peru', in caso di arresto ovvero di istaurazione di procedimento penale nei confronti dell'esperto o del tecnico volontario italiano in missione di cooperazione tecnica o dei familiari a suo carico;
- j)lo stabilimento degli esperti e dei tecnici volontari italiani in missione di cooperazione tecnica sara' disciplinato dalle leggi peruviane che si troveranno ad essere allora in vigore. I predetti esperti e volontari beneficeranno della franchigia doganale per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che porteranno con se' all'atto della prima sistemazione nonche' per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che giunga come bagaglio non accompagnato entro tre mesi dalla data di arrivo nel Peru' dei rispettivi proprietari. I predetti esperti e volontari potranno esportare in franchigia doganale gli effetti personali ed il mobilio di loro proprieta' nonche' quelli di proprieta' dei loro familiari all'atto della loro partenza definitiva dal Peru' nonche' entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione dei loro incarichi nel summenzionato Paese. Gli esperti potranno inoltre acquistare una automobile o una camionetta per passeggeri di produzione peruviana al prezzo di vendita all'uscita della fabbrica in esenzione dall'imposta peruviana sui beni e servizi. Il trasferimento di proprieta' di dette automobili o camionette per passeggeri potra' avere luogo in esenzione da diritti e imposte dopo che siano decorsi due anni dalla data di acquisto. Agli anzidetti veicoli saranno assegnate normali targhe di circolazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
