[1]Dialogo politico

[2]1. Si istituisce un dialogo politico regolare tra le Parti inteso ad accompagnare e consolidare la loro cooperazione e ad instaurare duraturi vincoli di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

  • a)promuovere la conoscenza reciproca tra le Parti e favorire la convergenza di idee;
  • b)permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
  • c)sollecitare il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani;
  • d)promuovere la giustizia sociale e contribuire a creare le condizioni necessarie per eliminare la poverta' e tutte le forme di discriminazione.

[3]3. Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti. 4. Il dialogo politico si svolgera' ogni volta che sara' necessario, in particolare:

  • a)a livello ministeriale;
  • b)a livello di alti funzionari in rappresentanza del Sudafrica, da una parte, e della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra
  • c)attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contati tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
  • d)se necessario, attraverso ogni altra modalita' o a qualsiasi altro livello da concordarsi tra le Parti, che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

[4]5. Oltre al dialogo politico bilaterale previsto dal precedente paragrafo, le Parti trarranno il massimo beneficio dal dialogo politico regionale tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe, contribuendo attivamente ad esso, nell'intento di favorire in particolare la pace e la stabilita' della regione. Le Parti interverranno altresi' nel dialogo politico, nel contesto piu' ampio delle relazioni ACP/CE, come previsto e enunciato nei trattati ACP/CE in materia.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art4 · fonte su Normattiva