1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per societa' costituite ai sensi della legislazione vigente, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art39 · fonte su Normattiva