1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per societa' costituite ai sensi della legislazione vigente, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
