[1]Natura e portata degli obblighi
[2]1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale. 2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
