Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art43 · fonte su Normattiva