[1]industriale

[2]Si promuoveranno in particolare:

  • a)le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;
  • b)la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;
  • c)l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare);
  • d)lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
  • e)la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;
  • f)lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
  • g)la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitivita' dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;
  • h)lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art53 · fonte su Normattiva