[1]Le parti collaborano al fine di:

[2]- sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci; - definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunita'.

[3]La cooperazione riguarda in particolare:

[4]- il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito; - la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti; - la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonche' dei dispositivi di ausilio alla navigazione; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo; - l'assistenza tecnica e la formazione

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art59 · fonte su Normattiva