[1]nel settore dei trasporti

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione potra' riguardare:

  • a)scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' su altri temi di comune interesse;
  • b)la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita';
  • c)progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;
  • d)miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e la cooperazione nelle sedi internazionali adeguate volta al miglioramento dell'applicazione delle norme internazionali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art26 · fonte su Normattiva