[1]per la tutela dei consumatori

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali:

  • a)scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
  • b)organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
  • c)creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • d)migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
  • e)riforme istituzionali;
  • f)assistenza tecnica;
  • g)potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori;
  • h)contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art65 · fonte su Normattiva