[1]per la tutela dei consumatori
[2]1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali:
- a)scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
- b)organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
- c)creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
- d)migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
- e)riforme istituzionali;
- f)assistenza tecnica;
- g)potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori;
- h)contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
