1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attivita':

  • a)scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonche' scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa;
  • b)scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • c)sviluppo di capacita' e scambi e formazione di personale;
  • d)promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile nonche' sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
  • e)rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; e
  • f)promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art256 · fonte su Normattiva