1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attivita':
- a)scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonche' scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa;
- b)scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
- c)sviluppo di capacita' e scambi e formazione di personale;
- d)promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile nonche' sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
- e)rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; e
- f)promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
