[1]Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale. Si puntera' pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture. Si sosterranno in particolare le attivita' congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani. La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:
[2]- traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d'arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
