[1]Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale. Si puntera' pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture. Si sosterranno in particolare le attivita' congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani. La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

[2]- traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d'arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art77 · fonte su Normattiva