[1]Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media

[2]1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 2. Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni in questo settore. 3. Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai consessi internazionali competenti, quali l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali. 4. Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art28 · fonte su Normattiva