[1]giuridica e giudiziaria

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo. 2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti. 3. La cooperazione giudiziaria civile riguardera' in particolare: - il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; - gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile. 4. La cooperazione giudiziaria penale mirera' a: - rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione; - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle liberta' individuali, la lotta contro la criminalita' organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. 5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art85 · fonte su Normattiva