[1]e lotta contro la criminalita' organizzata

[2]1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; traffico di beni culturali. Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate. 2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure di prevenzione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art86 · fonte su Normattiva