[1]contro il terrorismo

[2]Le parti decidono di collaborare, in conformita' delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

[3]- nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art90 · fonte su Normattiva