[1]contro la corruzione

[2]1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

[3]- adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

[4]2. Si fornira' inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalita'.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art91 · fonte su Normattiva