[1]della territorialita'

[2]1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:

  • a)che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
  • b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell' esportazione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art13 · fonte su Normattiva