[1]Principio di territorialita'
[2]1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Sudafrica, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Sudafrica verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
- a)che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
- b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
