[1]di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

[2]1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]IT "DUPLICATO"

[5]3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art20 · fonte su Normattiva