[1]di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
[2]1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 4. Il duplicato sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
