[1]con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

[2]1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari della Comunita', a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunita' e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunita' e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art4 · fonte su Normattiva