[1]bilaterale dell'origine

[2]1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1. 2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art3 · fonte su Normattiva