[1]delle lavorazioni o delle trasformazioni

[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunita'. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunita', oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. 3. I prodotti originari ottenuti in uno o piu' Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunita' sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunita', dove e' avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di la' di quelle contemplate dall'articolo 8.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art5 · fonte su Normattiva