[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto direttamente all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 2 ottobre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 dicembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-12-03;187~allegato-art13 · fonte su Normattiva