[1]Imposte considerate

[2]1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

  • a)in Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; le imposte sostitutive;
  • b)in Gibilterra: le imposte di ogni genere e denominazione. 2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con il comune accordo delle autorita' competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti tramite uno scambio di note. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Testo vigente dal 18 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-03;187~allegato-art3 · fonte su Normattiva