[1]Costi

[2]1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorita' doganali delle Parti. 2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, e' necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorita' doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sara' eseguita, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art19 · fonte su Normattiva