[1]Deroghe all'assistenza

[2]1. Qualora l'Autorita' Doganale Adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranita' del suo Paese, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa rivelarsi incompatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative, puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente ovvero a determinate condizioni. 2. Quando l'Autorita' Doganale di una Parte inoltra una richiesta cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalera' tale circostanza nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Autorita' Doganale Adita. 3. L'Autorita' Doganale Adita puo' differire l'assistenza se questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso, in questo caso, l'Autorita' Doganale Adita consultera' l'Autorita' Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza puo' essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Autorita' Doganale Adita. 4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Autorita' Doganale Richiedente verra' informata quanto prima e indicando i motivi del rifiuto o del rinvio.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art18 · fonte su Normattiva