[1]Assistenza Spontanea

[2]L'Autorita' Doganale di una Parte dovra', nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art4 · fonte su Normattiva