[1]Assistenza Spontanea
[2]L'Autorita' Doganale di una Parte dovra', nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.
Testo vigente dal 18 ottobre 2016
