[1]Scambio di Informazioni
[2]1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:
- a)l'autenticita' e veridicita' delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
- b)l'autenticita' e veridicita' dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
- c)la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;
- d)le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;
- e)le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;
- f)i dati statistici riguardanti le attivita' doganali. 2. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:
- a)ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori;
- b)al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
- c)alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
- d)ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
- e)al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.
Testo vigente dal 18 ottobre 2016
