[1]DI APPLICAZIONE

[2]1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali, ai sensi del presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale.

[3]2. Le Parti Contraenti, tramite le loro Amministrazioni doganali, si impegnano a cooperare per la semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali.

[4]3. Nel quadro del presente Accordo l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese, e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili delle rispettive Amministrazioni doganali.

[5]4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri accordi internazionali.

[6]5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art2 · fonte su Normattiva