[1]Comitato del Fondo investimenti
[2]1. E' istituito, sotto l'egida della BEI, un comitato ("comitato del Fondo investimenti"), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti e' eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso.
[3]2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.
[4]3. Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Testo vigente dal 29 dicembre 2014
