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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico,

[8]E convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle societa' per azioni, con le seguenti modificazioni:

[9]Nell'art. 8, comma 1°, le parole: « e' dedotta la meta' dell'importo », sono sostituite dalle parole: « e' dedotto l'importo ».

[10]Nel comma 3° dello stesso art. 8, dopo la parola: « raggiunga », sono inserite le parole: « da, solo o cumulato con i possessi azionari di cui all'art. 11 ».

[11]All'art. 10, il comma 1° e' sostituito dal seguente:

[12]«Dal capitale imponibile, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, e' dedotto, per le societa' assoggettate alla imposta straordinaria immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, il capitale netto valutato ai fini della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al Regio decreto-legge stesso ».

[13]Allo stesso art: 10, dopo il comma 2°, sono aggiunti i seguenti:

[14]« Per le societa' commerciali che abbiano per oggetto della loro normale attivita' la proprieta' e la gestione di beni immobili, la detrazione del capitale valutato agli effetti del prestito redimibile e' eseguita al lordo delle passivita' previste dall'art. 8 del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

[15]«E' altresi' dedotta una somma pari all'intiera quota di valore integrale dei beni immobili, di cui all'art. 22 del Regio decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, corrispondente al tempo gia' decorso della concessione e alla meta' della quota di detto valore dei beni stessi corrispondente al tempo residuo. Il valore dei detti beni e' desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della societa', debitamente documentate ».

[16]L'art. 11 e' sostituito dal seguente:

[17]« Le societa' che alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV risultino proprietarie di azioni emesse da altre societa' pure soggette all'imposta, possono chiedere che venga ammesso in detrazione del capitale imponibile:

  • a)il 50 per cento del valore delle azioni possedute, se esso non superi il 20 per cento del capitale imponibile;
  • b)il 75 per cento, se superi il predetto limite.

[18]« La detrazione stabilita dalla lettera a) e' ammessa soltanto se il valore delle azioni possedute, da solo o cumulato con l'importo dei titoli di cui all'art. 8, raggiunga il 10 per cento del capitale imponibile.

[19]« L'ammontare della detrazione per ogni azione posseduta e' uguale al 50 o al 75 per cento del quoziente ottenuto dividendo il capitale imponibile della societa' emittente le azioni per il numero delle azioni in circolazione al 5 ottobre 1936-XIV, anche se aventi caratteristiche e diritti diversi, purche' di uguale valore nominale.

[20]«Qualora alla data dell'accertamento non sia stato ancora definito il valore delle azioni possedute da detrarsi a norma del presente articolo, la detrazione stessa sara' conteggiata in via provvisoria, salvo conguaglio definitivo ».

[21]Nell'art. 14, comma 4°, le parole: « bilancio approvato », sono sostituite dalle seguenti: « bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV ».

[22]All'art. 18, 2° comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

[23]« ed alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, anche se aventi un capitale nominale inferiore al limite predetto ».

[24]Nell'art. 22, comma 1°, alla data « 30 giugno 1938 », e' sostituita la data « 30 giugno 1939 ».

[25]Allo stesso art. 22, dopo il comma 2°, e' aggiunto il seguente:

[26]«Alle societa', che non si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1° del presente articolo, i prestiti suddetti possono essere concessi fino al 50 per cento dell'ammontare delle rate di imposta ».

[27]I comma 6°, 7° e 9° dello stesso art. 22 sono sostituiti dai seguenti:

[28]« Le eventuali rinnovazioni quadrimestrali, con o senza decurtazione di effetti cambiari emessi in dipendenza delle operazioni di cui ai precedenti comma, non possono protrarsi oltre il 1942.

[29]«L'Ente mutuante si sostituisce allo Stato nei privilegi stabiliti dalla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette e si surroga altresi' nel privilegio generale sui mobili spettante allo Stato a norma dell'art. 1957 del Codice civile, limitatamente all'ammontare del prestito da esso consentito e fino ad estinzione completa del credito.

[30]« Tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito previste dal presente articolo e le relative rinnovazioni sono soggetti, in sostituzione delle imposte di registro, di bollo e surrogatorie, nonche' di quelle ipotecarie, alla sola tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni stesse. Gli effetti cambiari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire venti».

[31]Nell'art. 28, 1° comma, dopo le parole: « articoli 30 e 31 » sono inserite le seguenti: « ovvero non corrispondano l'imposta utilizzando riserve o erogando utili di bilancio ».

[32]Il comma 2° dello stesso art. 28 e' soppresso.

[33]Nell'art. 30 il comma 1° e' sostituito dai seguenti:

[34]«Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presenta decreto le societa' sono autorizzate ad impiegare direttamente riserve inscritte o non iscritte nel bilancio, in esenzione queste ultime dall'imposta di ricchezza mobile.

[35]«Agli stessi fini le societa' sono autorizzate a distribuire riserve agli azionisti in esenzione dall'imposta progressiva straordinaria sui dividendi, richiamata al precedente art. 29, e dalla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76 ».

[36]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[37]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1938 - Anno XVI

[38]VITTORIO EMANUELE

[39]MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI

[40]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 15 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1938-01-13;19~art1 · fonte del testo