caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una qualsiasi garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della Prima Parte non andra' oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
