Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai.rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte Contraente e la sua surroga non eccedera' i diritti originari. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in virtu' di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art7 · fonte su Normattiva