parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentira' il libero trasferimento della proprieta' derivante da un investimento effettuato nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed in particolare: (a) i proventi, inclusi i proventi reinvestiti; (b) le royalties derivanti da diritti immateriali come indicati nel paragrafo 1, Articolo 2, lettera (d) e (e); (c) i ratei di rimborso di prestiti destinati ad una partecipazione diretta nell'investimento; (d) le spese per la gestione dell'investimento nel territorio di ciascuna Parte Contraente; (e) i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente; (f) il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento, inclusa la liquidazione a seguito di uno qualunque degli eventi di cui all'Articolo 5. Coloro che lavorano nel territorio dell'altra Parte Contraente in ragione di un investimento fatto dall'altra Parte Contraente saranno autorizzati a trasferire nel proprio paese la quota restante del proprio salario una volta pagate le imposte e dedotte le spese di mantenimento effettuate in loco.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
