parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentira' il libero trasferimento della proprieta' derivante da un investimento effettuato nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed in particolare: (a) i proventi, inclusi i proventi reinvestiti; (b) le royalties derivanti da diritti immateriali come indicati nel paragrafo 1, Articolo 2, lettera (d) e (e); (c) i ratei di rimborso di prestiti destinati ad una partecipazione diretta nell'investimento; (d) le spese per la gestione dell'investimento nel territorio di ciascuna Parte Contraente; (e) i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente; (f) il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento, inclusa la liquidazione a seguito di uno qualunque degli eventi di cui all'Articolo 5. Coloro che lavorano nel territorio dell'altra Parte Contraente in ragione di un investimento fatto dall'altra Parte Contraente saranno autorizzati a trasferire nel proprio paese la quota restante del proprio salario una volta pagate le imposte e dedotte le spese di mantenimento effettuate in loco.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art6 · fonte su Normattiva