degli ostacoli dalla via navigabile. Le autorita' possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l'ostacolo, sempre che le persone interessate non vi provvedano loro stesse entro un adeguato termine a loro accordato. L'autorita' puo' rinunciare a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art14 · fonte su Normattiva