1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio. 2 Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni che riguardano l'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordinamento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art19 · fonte su Normattiva