nautiche 1 Le gare di velocita', le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorita' competente. 2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari. 3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorita' competente puo' concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art63 · fonte su Normattiva