speciali I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell'autorita' competente che stabilira' anche le modalita' e le prescrizioni necessarie.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art64 · fonte su Normattiva