' 1 Gli impianti destinati alla navigazione devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti tenendo conto della sicurezza della navigazione e delle norme del presente regolamento. 2 Le boe di ormeggio devono avere caratteristiche tali da non essere confuse con quelle che segnalano la via navigabile.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art75 · fonte su Normattiva