[1]Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

  • 1)spese di viaggio, salari, assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
  • 2)le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al punto «2», la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, che verranno fornite gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Annate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie delle Parti.

Testo vigente dal 20 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191~accordo-art3 · fonte su Normattiva