1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto. 2. L'Assemblea Generale e' l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di cui all'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e deil'Articoio 15. 3. L'Assemblea Generale puo', su proposta dei Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
