Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica. Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.
Testo vigente dal 11 febbraio 2003
