Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica. Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.

Testo vigente dal 11 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19~accordo-art9 · fonte su Normattiva