1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione devono essere trattate come segreti allo stesso modo delle informazioni ottenute in applicazione della legislazione di detta Parte, o in base alle condizioni relative al segreto, esistenti nella Parte che le ha fornite, quando tali condizioni sono piu' restrittive. 2.Queste informazioni, in ogni caso, sono comunicate solo alle persone o autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di sorveglianza) implicate nella determinazione, riscossione o recupero delle imposte di tale Parte, in procedure o procedimenti penali relativi a tali imposte, o in decisioni su ricorsi attinenti a tali imposte. Solo tali persone e autorita' possono fare uso di queste informazioni, e cio' unicamente ai fini sopra indicati. Esse possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, rivelare il contenuto di tali informazioni in udienze pubbliche di tribunali o in processi relativi a tali imposte, fatta salva l'autorizzazione preliminare dell'autorita' competente della Parte che ha fornito le informazioni; tuttavia due o piu' Parti possono di comune accordo rinunciare al presupposto dell'autorizzazione preliminare. 3.Quando una Parte ha formulato una riserva prevista all'Articolo 30, paragrafo I, capoverso (a). ogni parte che ottiene informazioni dalla prima Parte non puo' utilizzarle per un'imposta inclusa in una categoria che e' stata oggetto di riserva. Allo stesso modo, la Parte che ha formulato la riserva non puo' utilizzare, per un'imposta inclusa nella categoria oggetto di riserva, le informazioni ottenute in forza della presente Convenzione. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3, le informazioni ottenute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali' informazioni a tali fini e' possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e l'autorita' competente di questa Parte consente a detta utilizzazione. Le informazioni fornite da una Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza parte, fatta salva l'autorizzazione preliminare dell'autorita' competente della prima Parte.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art22 · fonte su Normattiva